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Ago

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale decreto certificazione oblio oncologico

E’ stato pubblicato in GU Serie generale – n. 177 del 30-7-2024 il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico”

La  Legge n. 193/2023 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” ne prevedeva, all’art. 5  co. 1, l’adozione da parte del Ministero della Salute entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni dei pazienti oncologici.

In relazione all’utilizzo del certificato di oblio oncologico, l’art. 2 comma 5 della L. 193/2023  prevede che, nell’ambito dell’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, qualora le informazioni relative alla propria pregressa malattia oncologica siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, se questi possiede i requisiti per l’oblio oncologico. In tal caso il certificato di oblio oncologico deve essere inviato (PEC o raccomandata AR) alla banca, istituto di credito, impresa di assicurazione o intermediario finanziario/assicurativo, che procederà entro 30 giorni alla cancellazione di tali informazioni.

Nei casi di  stipula / rinnovo di contratti in cui le informazioni sulla pregressa malattia oncologica non sono invece  stati forniti, è sufficiente non dichiarare la pregressa patologia e il certificato di oblio oncologico non deve essere inviato. 

Diversi istituti bancari o assicurativi hanno già adeguato la modulistica in ottemperanza alla L. 193/2023, specificando che se si rientra nei termini previsti (10/5 anni   da  fine trattamento in assenza di recidiva) non devono essere fornite informazioni relative a patologie oncologiche pregresse.

Per quanto riguarda il nuovo decreto, di seguito una sintesi dei punti essenziali:

Il DM riporta i modelli di:

  • istanza per richiedere il certificato che attesta l’avvenuto «oblio oncologico»;
  • certificato di oblio oncologico.

L’istanza può essere presentata ad una pluralità di soggetti: struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta. La certificazione dovrà essere rilasciata, se ne sussistono i requisiti, entro 30 giorni dalla richiesta, senza oneri per il richiedente. L’istanza e la documentazione allegata saranno cancellati dopo 10 anni. Lo stesso termine di 10 anni si applica per la cancellazione del certificato da parte dei soggetti deputati a riceverlo.

Ricordiamo infine che per  completare il quadro normativo sul diritto all’oblio oncologico dovranno essere emanati ulteriori provvedimenti attuativi, previsti dalla L. 193/2023  stessa: provvedimenti del  Comitato interministeriale credito e risparmio  e dell’IVASS in materia di accesso ai servizi bancari, finanziari etc; un decreto del Min. Salute su aspetti relativi all’adozione di minori;  un decreto del Min.   Lavoro in merito alla promozione di politiche  attive su lavoro e formazione). 

Il testo del decreto

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